LO STATUTO DEL CLUB

Lo Statuto

Articolo 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, OGGETTO, E STATO GIURIDICO DELL’ASSOCIAZIONE.

Con sede in Porto Rotondo (OT) è costituita l’ Associazione Sportiva Dilettantistica denominata “YACHT CLUB PORTO ROTONDO” il cui acronimo è Y.C.P.R.. Lo Y.C.P.R. è un’Associazione Sportiva Dilettantistica, con lo scopo di promuovere e diffondere lo sviluppo della navigazione a vela e a motore, della pesca sportiva, dell’ attività subacquea e in genere di tutti gli sport nautici, in particolare promuovendo l’attività velica, indirizzata ai giovani, attraverso corsi di formazione, con il fine di raggiungere, con la pratica didattica e sportiva, importanti traguardi in campo nazionale ed internazionale.

Lo Y.C.P.R. è Italiano ed apolitico, senza fine di lucro; i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta: esso riconosce fin da ora gli Statuti e i Regolamenti del CONI e delle Federazioni alle quali sarà affiliato; inoltre, può aderire a qualsiasi federazione nazionale o internazionale riconosciuta dal CONI o dalla F.I.V., avente per oggetto l’attività nautica.

Articolo 2

GUIDONE SOCIALE

Il guidone dello Y.C.P.R. è rappresentato dalla croce di San Giorgio, su campo bianco, con al centro il Leone di San Marco che regge la bandiera Sarda dei Quattro Mori.

Articolo 3

ORGANI SOCIALI

Sono organi sociali dello Y.C.P.R.:
1 - L’Assemblea dei Soci;
2 - Il Consiglio Direttivo;
3 - Il Presidente Onorario
4 - Il Presidente;
5 - Il Commodoro;
6 - Il Vice Presidente;
7 - Il Tesoriere;
8 - Il Collegio dei Revisori;
9 - Il Collegio dei Probiviri;
10 - Il Direttore di Sede.

3.1 Le cariche sopra previste hanno durata triennale, e sono rinnovabili, ad eccezione del Collegio dei Probiviri per il quale il rinnovo è limitato ad un ulteriore mandato. Tutte le cariche sono onorifiche e gratuite; potranno tuttavia essere riconosciuti rimborsi unicamente delle spese sostenute ed autorizzate dal Consiglio Direttivo con presentazione di idonea documentazione. Le funzioni dei suddetti organi non sono delegabili. Inoltre, è fatto divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre Associazioni Sportive, nell’ambito della medesima Federazione Sportiva.

Articolo 4

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Costituzione e funzionamento
L’Assemblea Ordinaria si riunisce, su convocazione del Consiglio Direttivo o su domanda scritta di almeno il 30% dei Soci almeno una volta l’anno per:
1) deliberare sul Bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, nonché sul bilancio preventivo predisposto per l’anno in corso;
2) eleggere il Consiglio Direttivo, Il Presidente, Il Vice Presidente, il Tesoriere, il Direttore di Sede, il Presidente Onorario, il Commodoro, i Probiviri ed i Sindaci;
3) deliberare su altri argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo o comunque regolarmente iscritti all’ordine del giorno.

L’ Assemblea Ordinaria è convocata a mezzo di avviso a mano, posta ordinaria, fax, e-mail, o altro mezzo ritenuto idoneo dal Consiglio Direttivo, inviato ai Soci almeno 20 giorni prima del giorno stabilito. L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorsa un’ ora dalla prima convocazione, l’Assemblea Ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti . Le delibere sono valide con una maggioranza del 50% +1 dei presenti votanti.
I bilanci, ed in genere ogni argomento sottoposto all’esame dell’Assemblea, da parte del Consiglio Direttivo o dei Soci, devono essere disponibili presso la Segreteria Sociale con almeno dieci giorni di anticipo rispetto alla data dell’Assemblea.
L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, l’ora e il luogo dell’adunanza; in esso vanno inserite le eventuali proposte presentate tempestivamente per iscritto al Consiglio Direttivo da almeno 5 Soci.
Le Assemblee sono presiedute da un Presidente, eletto a maggioranza semplice dall’Assemblea stessa tra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo, un Segretario e due o più scrutatori con le stesse modalità. I Soci possono rappresentare in Assemblea solamente altri sei Soci. Non possono essere chiamati a far parte di detto ufficio i componenti del Consiglio Direttivo, salvo deroga sottoposta dal Consiglio Direttivo all’Assemblea e dalla stessa ratificata. Le votazioni dell’Assemblea possono essere palesi o segrete.

Articolo 5

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

L’Assemblea Straordinaria si riunisce ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, nonché su domanda sottoscritta da almeno il 30% dei Soci aventi diritto ed indirizzata al Presidente dell’Associazione, corredata dall’elenco degli argomenti da iscriversi all’ordine del giorno.
L’Assemblea Straordinaria delibera sui seguenti punti:
1) modifiche dello Statuto Sociale;
2) scioglimento dello Yacht Club Porto Rotondo. L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita per le modifiche dello Statuto con la presenza del 30% dei Soci e per lo scioglimento, con la presenza dei 3⁄4 degli aventi diritto. Essa delibera con il voto del 75% dei votanti. L’ Assemblea Straordinaria è convocata a mezzo di avviso postale semplice, fax, e-mail, o altro mezzo ritenuto idoneo dal Consiglio Direttivo, inviato ai Soci almeno 30 giorni prima del giorno stabilito. Per quanto concerne il funzionamento dell’ Assemblea Straordinaria, esso seguirà lo stesso iter di quella Ordinaria.

Articolo 6

IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall’Assemblea dei Soci, rappresenta legalmente l’Associazione, in giudizio e di fronte a terzi, presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, autentica i bilanci, i diplomi, gli attestati ed in genere tutti i documenti ufficiali dell’Associazione.
Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo alle quali, se lo ritiene utile, può invitare persone competenti per particolari problemi, previa formulazione dell’ordine del giorno. Vigila sull’ esecuzione delle deliberazioni assunte.
Il Presidente può adottare deliberazioni in caso di estrema urgenza, con l’obbligo di sottoporre a successiva ratifica del Consiglio Direttivo le decisioni assunte, nella prima occasione utile. Al Presidente è concessa la facoltà di delega dei compiti di cui sopra.
Nei casi di assenza o impedimento temporaneo, le funzioni del Presidente vengono assunte dal Vice Presidente.

Articolo 7

CONSIGLIO DIRETTIVO

Costituzione e funzionamento
Lo Yacht Club Porto Rotondo è amministrato da un Consiglio Direttivo composto da 10 membri eletti dall’Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per un triennio ed i suoi componenti sono rieleggibili. La sostituzione di un membro del Consiglio Direttivo viene fatta per co-optazione, scegliendo tra i candidati votati dall’Assemblea e non eletti, fino alla ratifica da parte della prima Assemblea utile dei Soci. Lo stesso procedimento verrà usato per sostituire quei membri del Consiglio Direttivo che manchino ai loro doveri, ed in particolar modo coloro i quali non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive. In tale evenienza verrà dato mandato al Collegio dei Probiviri di valutare la situazione e deliberare sul caso. Giudice competente è il Collegio dei Probiviri. Se nel corso del triennio il numero dei Consiglieri eletti in origine dovesse scendere sotto il 50%, il Consiglio Direttivo avrà l’obbligo di presentarsi dimissionario e di indire al più presto possibile nuove elezioni. Nel caso in cui il Presidente venga a mancare, ne assumerà la carica e le funzioni il Vice Presidente.

Articolo 8

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri per quanto riguarda l’amministrazione del patrimonio sociale e lo svolgimento dell’attività dell’Associazione.
Esso provvede in particolare alle seguenti attività:
1) compilare il bilancio annuale consuntivo, quello preventivo e l’inventario dei beni sociali;
2) stabilire la misura della quota sociale, della quota di buon ingresso una tantum e delle quote di Familiari, Allievi e Giovani;
3) decidere sull’ammissione di nuovi Soci;
4) prendere le disposizioni necessarie al buon andamento dell’Associazione;
5) costituire, se necessario, Commissioni Speciali per lo studio dei problemi e lo svolgimento di particolari attività;
6) organizzare gare sportive, conferenze e riunioni in genere e partecipare a manifestazioni indette da altre società ed Enti;
7) prendere provvedimenti disciplinari a carico dei Soci ai sensi dell’art. 8 e curare il decoro dell’Associazione;
8) indire la convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie dei Soci e seguirne le delibere;
9) emanare norme di regolamentazione interna;
10) sostituire provvisoriamente un Consigliere per co-optazione fino alla ratifica da parte dell’ Assemblea dei Soci.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno il 50% dei Consiglieri e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente o, qualora fosse assente, il voto del Vice Presidente Vicario. Per le delibere di cui al punto 9 è necessario il voto favorevole del 50%+1 dei Consiglieri in carica.
Di tutte le decisioni del Consiglio Direttivo deve essere redatto un verbale. Il Consiglio Direttivo può nominare un Segretario che potrà essere estraneo all’Associazione. Egli è alle dipendenze del Consiglio Direttivo di cui segue le indicazioni. I verbali delle riunioni devono essere firmati dal Segretario.
11) decadenza del Consiglio Direttivo.
Le ipotesi di decadenza del C.D. sono le seguenti:
a) dimissioni del Presidente: decadenza immediata del Presidente e dell’intero Consiglio Direttivo, i quali restano in carica per l’ordinaria amministrazione sino all’espletamento dell’Assemblea straordinaria da convocarsi e svolgersi entro e non oltre 90 giorni. In caso di dichiarata impossibilità da parte del Presidente, subentrerà in suo luogo il Vice Presidente;
b) l’impedimento definitivo per qualsiasi motivo del Presidente: decadenza immediata del Presidente e del Consiglio Direttivo. Resta in carica per l’ordinaria amministrazione il Vice Presidente che provvede a convocare l’Assemblea straordinaria nei termini sub a);
c) dimissioni contemporanee; per contemporanee si intendono anche le dimissioni presentante entro 7 (sette) giorni dalla prima, della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo: decadenza immediata del Presidente e del Consiglio Direttivo. L’ordinaria amministrazione spetterà al solo Presidente che dovrà provvedere alla convocazione e alla celebrazione dell’Assemblea straordinaria nei termini di cui sopra; d) mancata approvazione del bilancio: decadenza immediata del Presidente e del Consiglio Direttivo, i quali restano in carica sino all’Assemblea straordinaria nei termini sub a).
Le dimissioni che originano la decadenza degli organi sono irrevocabili ;
e) dimissioni, durante il triennio, del 50% dei membri del Consiglio Direttivo originariamente eletti. La decadenza non si estende agli Organi di Giustizia ed al Collegio dei Revisori dei Conti. In caso di impedimento temporaneo del Presidente, il Vice Presidente Vicario, ai sensi dell’art. 11, ne assumerà le funzioni.

Articolo 9

PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente Onorario è nominato dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, tra coloro che hanno ricoperto la carica di Presidente dello Y.C.P.R.. Ha facoltà di partecipare alle Assemblee e alle riunioni di Consiglio Direttivo con funzioni consultive. La carica è a vita.

Articolo 10

Il COMMODORO

Il Commodoro è eletto dall’Assemblea dei Soci ed è membro del Consiglio Direttivo. Il Commodoro è incaricato di tutto ciò che concerne l’attività sportiva dell’Associazione e rappresenta l’Associazione nei rapporti con Enti e Autorità Sportive nazionali e internazionali. Opera nell’ambito delle direttive del Consiglio Direttivo ed in stretto collegamento con il Presidente, coordina il Direttore Sportivo che ha l’incarico di organizzare e condurre sotto l’aspetto tecnico e operativo tutto ciò che concerne l’attività sportiva dell’ Associazione, operando nell’ambito delle direttive del Commodoro e della pianificazione generale e finanziaria del Consiglio Direttivo.

Articolo 11

IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente collabora con il Presidente nell’adempimento dei suoi compiti e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Articolo 12

IL TESORIERE

Il Tesoriere è eletto dall’Assemblea dei Soci ed è membro del Consiglio Direttivo. Tiene i conti dell’Associazione; registra i versamenti, i pagamenti e gli incassi di qualsiasi natura; salda le spese su mandato del Presidente, del Commodoro e del Consiglio Direttivo e amministra i fondi dell’Associazione secondo le direttive e la pianificazione generale e finanziaria del Consiglio Direttivo. Riferisce ai Revisori Contabili per quanto di loro competenza. Tiene e aggiorna i libri e i documenti contabili associativi.

Articolo 13

Il DIRETTORE DI SEDE

Il Direttore di Sede è eletto dall’Assemblea dei Soci ed è membro del Consiglio Direttivo. Egli ha l’incarico di organizzare e condurre sotto l’aspetto tecnico e operativo tutto ciò che concerne l’attività sociale della Associazione operando nell’ambito delle direttive del Presidente e della pianificazione generale e finanziaria del Consiglio Direttivo. Coordina il Segretario Generale che è nominato dal Consiglio Direttivo, e svolge la sua attività presso la sede dello Y.C.P.R..
In particolare:
1) esegue le direttive del Consiglio Direttivo e del Presidente;
2) cura la stesura dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
3) mantiene i contatti con gli organi istituzionali F.I.V. - CONI;
4) provvede al disbrigo della corrispondenza e firma quella di contenuto non obbligazionale dell’Associazione.

Articolo 14

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi. I Probiviri non possono far parte del Consiglio Direttivo e devono aver compiuto il 40.mo anno di età. Vengono eletti dall’Assemblea a norma dell’art. 3.1.2, e rimangono in carica per un triennio. Il Collegio nomina nel suo seno un Presidente. Per ricoprire i posti che si rendono vacanti durante il triennio, il Collegio completa il numero mediante co-optazione di nuovi membri fino alla prossima Assemblea dei Soci. Le attribuzioni del Collegio dei Probiviri sono esclusivamente quelle indicate agli art. 7 e 22.

Articolo 15

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi. I Sindaci non devono far parte del Consiglio Direttivo, vengono eletti dall’Assemblea dei Soci a norma dell’art. 3.1.2 e rimangono in carica per un triennio. L’Assemblea dei Soci nomina il Presidente del Collegio Sindacale. I Sindaci sorvegliano la gestione sociale e verificano la tenuta dei registri e l’esattezza e veridicità dei bilanci. Il Presidente del Collegio deve essere iscritto all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili o al registro dei revisori contabili. Gli altri componenti il Collegio devono essere in possesso di idonea professionalità.

Articolo 16

NORME DI AMMISSIONE

Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione persone fisiche di qualsiasi nazionalità e di ambo i sessi di cui sia provata la serietà, la moralità e l’educazione. Le domande di ammissione devono essere presentate al Consiglio Direttivo su apposito modulo controfirmate da due Soci proponenti, corredate dalle quote economiche in vigore al momento, con la scheda informativa e la nota di presentazione di un Socio presentatore; per i Soci Allievi, oltre alla firma dei due Soci proponenti, ci deve essere l’autorizzazione di chi esercita la potestà, con la firma apposta in calce alla domanda di ammissione.
Il candidato Socio si assume l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni dello Statuto Sociale, del Regolamento Interno, dei deliberati dell’Assemblea ed alle disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo. Le domande di ammissione vengono vagliate dal Consiglio Direttivo e, ove riconosciute accettabili, esposte sull’Albo Sociale per la durata di 15 giorni. Trascorso tale termine senza obiezioni da parte dei Soci, il Consiglio Direttivo decreta l’ammissione o meno con giudizio inappellabile ed espresso a scrutinio segreto. Nel caso di non ammissione le quote economiche versate insieme alla domanda di ammissione verranno restituite. La Quota di buon Ingresso una tantum, e le quote sociali riservate alle diverse categorie di Soci, vengono fissate annualmente dal Consiglio Direttivo.
Nel caso di decesso di un Socio Effettivo, il coniuge Socio Familiare subentra, senza alcun onere aggiuntivo, alla qualifica di Socio Effettivo. Sono consentiti i Soci Istituzionali.

Articolo 17

DIMISSIONI

Le dimissioni da Socio dell’Associazione devono essere inviate al Presidente, e per conoscenza alla segreteria del Club, tramite lettera, fax o e-mail entro il mese di marzo. Le dimissioni presentate dopo tale data confermano comunque la posizione di Socio dell’Associazione per l’anno in corso e verranno pertanto ritenute valide solo per l’anno successivo.

 

Articolo 18

COMPOSIZIONE DELL’ASSOCIAZIONE

Lo Y. C. P. R. è composto da:
1) Soci ad Honorem
2) Soci Fondatori
3) Soci Benemeriti
4) Soci Effettivi
5) Soci Allievi
6) Soci Familiari
7) Soci Giovani
8) Soci Istituzionali
18.1 - SOCI “AD HONOREM”
I Soci “ad honorem” sono nominati dall’Assemblea dei Soci tra coloro, persone fisiche o giuridiche, che per particolari meriti sportivi e/o sociali, abbiano dato lustro allo Y.C.P.R.. Essi vengono nominati dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo e sono esentati dal pagamento della quota di buon ingresso e della quota annuale.
18.2 - SOCI FONDATORI
I Soci Fondatori sono tutti coloro che hanno conseguito tale qualifica in base al disposto degli atti costitutivi. La qualifica di Socio Fondatore resta imperitura nel tempo.
18.3 - SOCI BENEMERITI
I Soci Benemeriti sono i Soci che si sono resi particolarmente benemeriti per lo sviluppo, la promozione e il successo dell’Associazione negli specifici campi di attività della stessa. Essi vengono nominati dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.
18.4 - SOCI EFFETTIVI
I Soci Effettivi sono le persone fisiche che, compiuto il diciottesimo anno di età, presentino la domanda di ammissione al Club sottoscritta da almeno due Soci e votata favorevolmente dal Consiglio Direttivo.
18.5 - SOCI ALLIEVI
I Soci Allievi sono quei Soci Sportivi che non hanno raggiunto il diciottesimo anno di età. Al raggiungimento della maggiore età, acquisiranno automaticamente lo status di Socio Giovane. I Soci Allievi della Scuola di vela verranno tesserati secondo la normativa F.I.V. inerente il tesseramento federale. Il Consiglio Direttivo decide, di anno in anno, le quote sociali loro riservate.
18.6 - SOCI FAMILIARI
La qualifica di Socio Familiare può essere concessa dal Consiglio Direttivo al coniuge del Socio Effettivo che ne farà richiesta, nonché ai figli del Socio Effettivo di età compresa fra 14 e i 18 anni di età. Non è previsto il versamento della quota di buon ingresso, ed il Consiglio Direttivo decide, di anno in anno, le quote sociali loro riservate.
18.7 - SOCI GIOVANI
La qualifica di Socio Giovane può essere concessa dal Consiglio Direttivo a chi, maggiorenne, con età inferiore ai ventisette anni, ne farà domanda nei termini prescritti dalle norme di ammissione (art.18). Non è previsto il versamento della quota di buon ingresso ed il Consiglio Direttivo decide, di anno in anno, le quote sociali loro riservate.
18.8 - SOCI ISTITUZIONALI
In questa categoria rientrano Enti Pubblici e Privati senza scopo di lucro, che sostengono in modo meritorio l'attività dello Yacht Club Porto Rotondo Essi sono nominati dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Articolo 19

DIRITTI DEI SOCI

I Soci dell’Associazione hanno i seguenti diritti:
1) iscrivere le imbarcazioni di cui sono armatori nei registri sociali;
2) votare nelle assemblee ordinarie dei Soci;
3) votare nelle assemblee straordinarie dei Soci;
4) proporre nuovi Soci sottoscrivendone, quali presentatori, le domande di ammissione;
5) essere eletti a far parte del Consiglio Direttivo;
6) essere chiamati a far parte delle commissioni previste nel presente Statuto, nonché di Comitati di Regata o di Giurie, sempre che ne abbiano i requisiti;
7) fruire dell’assistenza del Club nell’ambito delle loro attività nautiche e delle manifestazioni sportive;
8) frequentare la sede sociale e fare uso delle relative installazioni in conformità ai regolamenti.
I Soci Allievi ed i Soci Familiari minorenni possono godere solamente dei diritti di cui ai punti 7 e 8 di cui sopra.

Articolo 20

QUOTE SOCIALI E REGOLAMENTAZIONE DELLE MOROSITA’

I Soci sono chiamati a corrispondere la quota sociale e qualsiasi altro contributo stabilito dal Consiglio Direttivo entro il mese di marzo. La Segreteria dell’Associazione, su mandato del Consiglio Direttivo, richiederà le quote dovute mediante lettera ordinaria ai Soci. Trascorso il termine indicato, la Segreteria provvederà a sollecitare quanti non abbiano versato la somma richiesta tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Trascorso l’ulteriore termine fissato, la Segreteria, oltre a trasmettere al Consiglio Direttivo i nominativi dei Soci che ancora fossero morosi, inibirà agli stessi l’ingresso e la partecipazione ad attività sociali ove non provvedano a sanare la morosità.
Il Consiglio Direttivo, entro l’anno sociale, provvederà a formalizzare la cancellazione del moroso dall’elenco dei Soci, disposizione che dovrà essere portata a conoscenza dell’interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La riammissione del Socio, dovrà seguire l’identico procedimento della prima ammissione. I Soci devono inoltre provvedere al pagamento delle quote relative ai propri Soci Familiari. Tale quota è fissata dal Consiglio Direttivo di anno in anno.

Articolo 21

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Socio che violi più o meno gravemente lo Statuto o il Regolamento, che venga a trovarsi in condizioni contrastanti con i requisiti richiesti dalle norme per l’ammissione all’Associazione, che tenga una condotta non degna di persona d’onore o comunque comprometta il buon nome dell’Associazione, verrà sottoposto a procedimento disciplinare.
I provvedimenti disciplinari sono i seguenti:
1) avvertimento;
2) ammonizione scritta;
3) sospensione da qualsiasi attività sociale;
4) radiazione.
Il Consiglio Direttivo comunica al Socio per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi e, nei casi più gravi, gli comunica anche la temporanea sospensione da qualsiasi attività sociale, invitandolo a presentare le proprie osservazioni per iscritto. I provvedimenti disciplinari sono presi dal Consiglio Direttivo con voto di maggioranza se si tratta dei provvedimenti di cui ai punti 1 e 2, e con voti di almeno 2/3 dei componenti se si tratta dei provvedimenti di cui ai punti 3 e 4. La decisione del Consiglio Direttivo viene comunicata al Socio a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Entro dieci giorni dall’avvenuta comunicazione il Socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri. In questa fase del giudizio non possono essere addotti nuovi fatti o addebitate nuove colpe. Se l’incolpato fa parte del Consiglio Direttivo il relativo procedimento sarà condotto in primo grado dal Consiglio Direttivo, con l’astensione ovviamente del soggetto imputato, quindi dal Collegio dei Probiviri, il quale prende, se del caso, il provvedimento di temporanea sospensione.
La decisione del Collegio dei Probiviri viene comunicata direttamente al Socio componente il Consiglio Direttivo e questi, entro dieci giorni, potrà ricorrere esclusivamente al Collegio dei Probiviri.

Articolo 22

AMMINISTRAZIONE DELLO Y. C. P. R.

Lo Y.C.P.R. nell’ambito del proprio Statuto e del Regolamento in vigore, è retto dalle deliberazioni delle Assemblee dei Soci e da quelle del Consiglio Direttivo nell’ambito delle proprie attribuzioni ed è rappresentato dal Presidente o da suoi delegati.

Articolo 23

REGOLAMENTO INTERNO

L’attività e la vita interna dell’ Associazione sono disciplinate dal Regolamento Interno compilato in conformità alle norme statutarie dal Consiglio Direttivo e da questo modificabile secondo le esigenze sociali. All’osservanza del Regolamento Interno, a cui sono tenuti tutti i Soci, provvede il Consiglio Direttivo.

Articolo 24

REGOLE DI ACCESSO AGLI SPAZI SOCIALI

Tutti i Soci, ad eccezione dei Soci Allievi e dei Soci Familiari minorenni possono invitare eventuali loro ospiti presso la Sede del Club . Il nome degli invitati deve essere indicato, con la firma del Socio accompagnatore o dello Yacht Club di appartenenza e la data dell’invito, in un apposito registro presso l’ingresso del Club. La stessa persona potrà essere ammessa secondo le modalità previste dal Regolamento Interno. Non possono essere invitate le persone escluse temporaneamente o definitivamente dal Club.
I Soci di altri Yacht Club riconosciuti con rapporti di reciprocità e secondo i principi del relativo protocollo d’intesa sono ammessi, senza bisogno di essere accompagnati da Soci del Club. Lo Statuto rimanda al Regolamento per la disciplina delle regole di accesso dei Soci e dei loro Ospiti.

Articolo 25

CONTROVERSIE

In caso di controversie, il Foro competente è quello di Tempio Pausania. Nei rapporti tra tesserati F.I.V. farà fede quanto disposto dalla clausola compromissoria contenuta all’art. 64 dello Statuto Federale.

Articolo 26

DURATA DELLO Y. C. P. R.

L’Associazione ha sede in Porto Rotondo ed è costituita per una durata illimitata, Può istituire sedi secondarie, con deliberazione del Consiglio Direttivo, in Sardegna e altrove. Nel caso di scioglimento, l’eventuale attivo verrà devoluto in favore di Associazioni sportive o di altri Enti con analoghe finalità.

Articolo 27

ANNO SOCIALE

L’anno sociale ha inizio con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre dello stesso anno. Date le caratteristiche di Porto Rotondo e del bacino potenziale dei Soci, lo Yacht Club Porto Rotondo è prevalentemente un Circolo stagionale. I mesi di apertura per i diversi settori di attività sono decisi dal Consiglio Direttivo di concerto con le indicazioni espresse dall’ Assemblea dei Soci.