Statuto

La statuto dello Yacht Club

Articolo 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, OGGETTO, E STATO GIURIDICO DELL’ASSOCIAZIONE.
Con sede a Porto Rotondo comune di Olbia è costituita l’Associazione Sportiva Dilettantistica

YACHT CLUB PORTO ROTONDO ( Y. C. P. R. )
che ha lo scopo di promuovere e diffondere lo svolgimento di attività didattica connessa alla pratica nautica e velica. Lo Y. C. P. R. è Italiano ed apolitico, senza fine di lucro; i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta; esso riconosce fin da ora gli Statuti e i regolamenti del CONI e delle federazioni alle quali sarà affiliato; inoltre, può aderire a qualsiasi federazione nazionale o internazionale riconosciuta dal CONI, avente per oggetto l’attività nautica

Articolo 2

ANNO SOCIALE
L’anno sociale ha inizio con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre dello stesso anno.
GUIDONE SOCIALE
Il guidone dello Y. C. P. R. è costituito da “una Croce rossa in campo bianco con al centro il Leone di S. Marco, Santo Protettore di Porto Rotondo, che regge la bandiera Sarda dei quattro Mori.

Articolo 3

COMPOSIZIONE
Lo Y. C. P. R. è composto da:
a)Soci ad Honorem
b)Soci Fondatori
c)Soci Effettivi
d)Soci Benemeriti
e)Soci Allievi
f)Soci Familiari

a) SOCI AD HONOREM
Soci "ad honorem" sono nominati dall'Assemblea dei Soci quelle persone che, per particolari meriti sportivi e sociali, possono dare lustro allo Y. C. P. R.

b) SOCI FONDATORI
Sono Soci Fondatori coloro che hanno conseguito tale qualifica in base al disposto dell'atto costitutivo. La qualifica di Socio Fondatore è a vita e si perde per morte, dimissioni o radiazione.

c) SOCI EFFETTIVI
I Soci Effettivi sono le persone fisiche che, compiuto il diciottesimo anno di età, presentino la domanda di ammissione al Club sottoscritta da due Soci e siano accettati dal Consiglio Direttivo.

d) SOCI BENEMERITI
Soci Benemeriti sono i soci che si sono resi particolarmente benemeriti nello sviluppo, promozione e successo dell'Associazione negli specifici campi di attività della stessa. Essi vengono nominati dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

e) SOCI ALLIEVI
Allievi sono quei Soci Sportivi che non hanno raggiunto il diciottesimo anno di età.

f) SOCI FAMILIARI
La qualifica di Socio Familiare può essere concessa dal Consiglio Direttivo al coniuge ed ai figli fino al diciottesimo anno di età dal Socio che ne fa richiesta.

Articolo 4

DIRITTI DEI SOCI
Tutti i soci, ad eccezione dei Soci Allievi, hanno i seguenti diritti:
a) di iscrivere le imbarcazioni di cui sono armatori nei registri sociali;
b) di votare nelle assemblee dei Soci, ordinarie e straordinarie;
c) di proporre nuovi Soci sottoscrivendone, quali presentatori, le domande di ammissione;
d) di essere eletti a far parte del Consiglio Direttivo, purché Soci da oltre due anni, salvo casi particolari valutati dal Consiglio Direttivo;
e) di essere chiamati a far parte delle commissioni previste nel presente Statuto, nonché di Comitati di Regata o di Giurie qualora ne abbiano i requisiti;
f) di fruire dell’assistenza del Club nell’ambito delle loro attività nautiche e delle manifestazioni sportive;
g) di frequentare la sede sociale e fare uso delle relative installazioni in conformità ai regolamenti.
I Soci Allievi e i Soci Familiari minorenni possono godere solamente dei diritti di cui ai punti f) e g) di cui sopra.

Articolo 5

INVITATI
Tutti i Soci ad eccezione dei Soci Allievi possono invitare eventuali loro ospiti, presso la Sede del Club, accompagnando personalmente i loro invitati.
Il nome degli invitati deve essere indicato, con la firma del Socio accompagnatore o dello Yacht Club di appartenenza e la data dell'invito, in un apposito registro presso l'ingresso del Club. La stessa persona potrà essere ammessa secondo le modalità previste dal Regolamento Interno. Non possono essere invitate le persone escluse temporaneamente o definitivamente dal Club.
I Soci di altri Yacht Club riconosciuti con rapporti di reciprocità e secondo i principi del relativo protocollo d'intesa sono ammessi, senza bisogno di essere accompagnati da Soci del Club.

Articolo 6

NORME PER L’AMMISSIONE A SOCI EFFETTIVI ED ALLIEVI
PPossono essere ammessi a far parte dell'Associazione persone fisiche di qualsiasi nazionalità e di ambo i sessi di cui sia provata la serietà, la moralità e l'educazione.
Le domande di ammissione devono essere presentate al Consiglio Direttivo su apposito modulo controfirmate da due Soci proponenti, corredate dalle quote economiche in vigore al momento, la scheda informativa e la nota di presentazione di un Socio presentatore; per i Soci Allievi, oltre alla firma dei due Soci proponenti, ci deve essere l'autorizzazione di chi esercita la potestà, con la firma apposta in calce alla domanda di ammissione.
Il candidato Socio si assume l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni dello Statuto Sociale, del Regolamento Interno, dei Deliberati dell'Assemblea ed alle disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo.
Le domande di ammissione vengono vagliate dal Consiglio Direttivo e, ove riconosciute accettabili, esposte sull'Albo Sociale per la durata di 15 giorni. Trascorso tale termine senza obiezioni da parte dei Soci, il Consiglio Direttivo decreta l'ammissione o meno con giudizio inappellabile ed espresso a scrutinio segreto. Va considerata respinta la candidatura in presenza di due o più voti contrari. Nel caso di non ammissione le quote economiche versate insieme alla domanda di ammissione verranno restituite. La Quota di Buon Ingresso una tantum, per i Soci Effettivi, viene fissata annualmente dal Consiglio Direttivo.
Nel caso di decesso di un Socio Fondatore o Effettivo il coniuge Socio Familiare subentra, senza alcun onere, alla qualifica di Socio Effettivo.

Articolo 7

PAGAMENTI DEI CONTRIBUTI – SOCI MOROSI
I Soci devono pagare la quota sociale e qualsiasi altro contributo stabilito dal Consiglio Direttivo. La segreteria dell'Associazione, su mandato del Consiglio Direttivo, richiederà le quote dovute mediante lettera ordinaria ai Soci, fissando un termine per il pagamento. Trascorso il termine indicato da quest'ultima, la segreteria provvederà a sollecitare quanti non abbiano versato la somma richiesta tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Trascorso l'ulteriore termine fissato, la segreteria, oltre a trasmettere al Consiglio Direttivo i nominativi dei Soci che ancora fossero morosi, inibirà agli stessi l'ingresso e la partecipazione ad attività sociali ove non provvedano a sanare la morosità.
Il Consiglio Direttivo, entro l'anno sociale, provvederà a formalizzare il provvedimento di cancellazione del moroso dall'elenco dei Soci, provvedimento che dovrà essere portato a conoscenza dell'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La riammissione del Socio, dovrà seguire l'identico procedimento della prima ammissione.
I Soci devono inoltre provvedere al pagamento di una quota per i propri Soci Familiari. Tale quota è fissata dal Consiglio Direttivo di anno in anno.

Articolo 8

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Socio o l'Allievo che violi più o meno gravemente lo Statuto o il Regolamento, che venga a trovarsi in condizioni contrastanti con i requisiti richiesti dalle norme per l'ammissione all'Associazione, che tenga una condotta non degna di persona d'onore o comunque comprometta il buon nome dell'Associazione, verrà sottoposto a procedimento disciplinare.
I provvedimenti disciplinari sono i seguenti:
1) Avvertimento
2) Ammonizione scritta
3) Sospensione da qualsiasi attività sociale
4) Espulsione
Il Consiglio Direttivo comunica al Socio per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi e, nei casi più gravi, gli comunica anche la temporanea sospensione da qualsiasi attività sociale, invitandolo a presentare le proprie osservazioni per iscritto. I provvedimenti disciplinari sono presi dal Consiglio Direttivo con voto di maggioranza se si tratta dei provvedimenti di cui ai punti 1 e 2, e con voti di almeno 2/3 dei componenti se si tratta dei provvedimenti di cui ai punti 3,4.
La decisione del Consiglio Direttivo viene comunicata al Socio a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Entro dieci giorni dall'avvenuta comunicazione il Socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri. In questa fase del giudizio non possono essere addotti nuovi fatti o nuove colpe. Se l'incolpato fa parte del Consiglio Direttivo il relativo procedimento sarà condotto dal Collegio dei Probiviri, il quale prende, se del caso, il provvedimento di temporanea sospensione. La decisione del Collegio dei Probiviri viene comunicata direttamente al Socio componente il Consiglio Direttivo e questi, entro dieci giorni, può ricorrere all'Assemblea dei Soci.

Articolo 9

GOVERNO DELLO Y. C. P. R.
Lo Y. C. P. R. nell'ambito del proprio Statuto e del Regolamento in vigore, è retto dalle deliberazioni delle Assemblee dei Soci e da quelle del Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie attribuzioni ed è rappresentato dal Presidente o da suoi delegati.

Articolo 10

ASSEMBLEA DEI SOCI
L'Assemblea dei Soci può essere Ordinaria o Straordinaria. L'Assemblea Ordinaria si riunisce, su convocazione del Consiglio Direttivo o su domanda scritta di almeno il 20% dei Soci almeno una volta l'anno per:
a) approvare il Bilancio consuntivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e prendere atto del bilancio preventivo predisposto per l'anno in corso , dopo aver espresso le proprie raccomandazioni al Consiglio Direttivo, che ne prenderà dovuta nota.
b) eleggere il Consiglio Direttivo, i Probiviri ed i Sindaci, previa nomina di due o più scrutatori;
c) deliberare su altri argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo o comunque regolarmente iscritti all'ordine del giorno secondo le modalità sotto indicate ;
d) deliberare su mozioni di sfiducia al Consiglio Direttivo.
L'Assemblea si riunisce in sessione straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, nonché su domanda sottoscritta da almeno il 30% dei Soci e indirizzata al Presidente dell'Associazione, corredata dall'elenco degli argomenti da iscriversi all'ordine del giorno.

L’Assemblea Straordinaria delibera sui seguenti punti:
a.1) Modifiche allo Statuto Sociale;
b.1) Scioglimento dello Yacht Club Porto Rotondo.
L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e le delibere sono valide con una maggioranza del 50% + 1 dei presenti votanti.
L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita per le modifiche dello Statuto, con la presenza del 30% e per lo scioglimento con la presenza dei ¾ degli aventi diritto al voto: essa delibera con il voto favorevole del 75% dei votanti.
Le Assemblee Ordinaria e Straordinaria sono convocate a mezzo di avviso postale semplice, fax, e-mail, o altro mezzo ritenuto idoneo dal Consiglio Direttivo, inviato ai Soci almeno 20 giorni prima del giorno stabilito nel caso della Ordinaria e 30 giorni prima nel caso della Straordinaria.
L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nel quale vanno inserite le eventuali proposte presentate tempestivamente per iscritto al Consiglio Direttivo da almeno 5 Soci.
I bilanci, ed in genere ogni argomento sottoposto all'esame dell'Assemblea, da parte del Consiglio Direttivo o dei Soci, devono essere affissi all'Albo Sociale per i dieci giorni che precedono l'Adunanza.
Le Assemblee sono presiedute da un Presidente eletto a maggioranza semplice dall'Assemblea stessa tra i soci non facenti parte del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio Sindacale. L'Assemblea elegge inoltre un Segretario con le stesse modalità. I Soci possono rappresentare in Assemblea solamente altri sei Soci.

Articolo 11

COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da dieci membri Consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci. Esso elegge a scrutinio segreto nel suo seno il Presidente e due Vice Presidenti e il Tesoriere/Economo.
Il Segretario Generale, il Direttore Sportivo ed il Direttore Sede possono anche essere estranei al Consiglio Direttivo che li nomina.
Il Consiglio Direttivo rimane in carica per un triennio ed i suoi componenti sono rieleggibili. La sostituzione di un membro del Consiglio Direttivo viene fatta per co-optazione, con votazione a maggioranza semplice, da parte del Consiglio stesso fino alla ratifica da parte della prima Assemblea utile dei Soci. Lo stesso procedimento verrà usato per sostituire quei membri del Consiglio Direttivo che manchino ai loro doveri, ed in special modo coloro i quali non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive. In tal caso verrà dato mandato al Collegio dei Probiviri di esplorare la situazione e fare le raccomandazioni del caso. Giudice inappellabile delle motivazioni per la mancata partecipazione sarà il Collegio dei Probiviri. Se nel corso del triennio il numero dei Consiglieri eletti in origine dovesse scendere sotto a cinque, il Consiglio Direttivo avrà l'obbligo di presentarsi dimissionario e di indire al più presto possibile nuove elezioni. Nel caso in cui il Presidente venga a mancare, ne assumerà la carica e le funzioni uno dei Vice Presidenti eletto dal Consiglio Direttivo con scrutinio segreto.

Articolo 12

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE
Il Presidente rappresenta l'Associazione in giudizio e di fronte a terzi, presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, autentica i bilanci, i diplomi, gli attestati ed in genere tutti i documenti ufficiali dell'Associazione. Egli dovrà far sì che le decisioni del Consiglio Direttivo vengano attuate e dovrà sovrintendere alla corretta amministrazione dell'Associazione nel pieno rispetto delle leggi e disposizioni in vigore. Al Presidente è concessa la facoltà di delega dei compiti di cui sopra.

Articolo 13

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri per quanto riguarda l'amministrazione del patrimonio sociale e lo svolgimento dell'attività dell'Associazione. Esso provvede in particolare a:
a) compilare il bilancio annuale consuntivo, quello preventivo e l’inventario dei beni sociali;
b) stabilire la misura della quota sociale, della quota di buon ingresso una tantum e delle quote dei Soci Famigliari e Allievi;
c) decidere sull’ammissione di nuovi Soci
d) prendere le disposizioni necessarie al buon andamento dell’Associazione;
e) costituire, se necessario, Commissioni Speciali per lo studio dei problemi e per lo svolgimento di particolari attività;
f) organizzare gare sportive, conferenze, feste e riunioni in genere e partecipare a manifestazioni indette da altre società ed Enti;
g) prendere provvedimenti disciplinari a carico dei Soci ai sensi dell’art. 8 e curare il decoro dell’Associazione;
h) indire la convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie dei Soci e seguirne le delibere; i) emanare norme di regolamentazione interna.
l) sostituire un Consigliere per co-optazione (art.11)
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno sei Consiglieri e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in caso di sua assenza, il voto del Vice Presidente più anziano. Per le delibere di cui al punto i), è necessario il voto favorevole di più della metà dei Consiglieri. Di tutte le decisioni del Consiglio Direttivo deve essere redatto un verbale. Il Consiglio Direttivo può inoltre nominare un Segretario Generale che può essere estraneo all'Associazione. Egli è alle dipendenze del Consiglio Direttivo di cui segue le indicazioni. Il Consiglio Direttivo può creare un Comitato Esecutivo composto da almeno tre dei suoi membri. Il Presidente e il Tesoriere sono membri di diritto del Comitato Esecutivo. Nel verbale di nomina del Comitato Esecutivo dovranno risultare le attribuzioni ed i limiti di operatività di quest'ultimo, inclusi i limiti di potere decisionale economico. Tutte le iniziative del Comitato Esecutivo dovranno essere formalmente avallate dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Articolo 14

COMPOSIZIONE ED ATTRIBUZIONI DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti. I Probiviri non possono far parte del Consiglio Direttivo e devono aver compiuto il 40esimo anno di età. Vengono eletti dall'Assemblea a norma dell'art. 10, e rimangono in carica per un triennio. Il Collegio nomina nel suo seno un Presidente. Per ricoprire i posti che si rendono vacanti durante il triennio , il Collegio completa il numero mediante cooptazione di nuovi membri fino alla prossima Assemblea. Le attribuzioni del Collegio dei Probiviri sono esclusivamente quelle indicate negli articoli 8 e 11.

Articolo 15

COMPOSIZIONE ED ATTRIBUZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE
Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti. I Sindaci non devono far parte del Consiglio Direttivo, vengono eletti dall'Assemblea dei Soci a norma dell'art. 10 e rimangono in carica per un triennio. L'Assemblea dei Soci nomina il Presidente del Collegio Sindacale. I Sindaci sorvegliano la gestione sociale e verificano la tenuta dei registri e l'esattezza e veridicità dei bilanci.

Articolo 16

CONTROVERSIE
In caso di controversie Foro competente è quello di Tempio Pausania.

Articolo 17

DURATA DELLO Y. C. P. R.
La durata dell’Associazione è illimitata. Nel caso di scioglimento l’eventuale attivo verrà devoluto in favore di Associazioni sportive o di altri Enti con analoghe finalità.

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Statuto Yacht Club Porto Rotondo

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